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INDUSTRIA 5.0: verso una nuova rivoluzione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto, che mira a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese attraverso un innovativo schema di crediti d’imposta

Le modifiche del PNRR hanno messo a disposizione 6,3 miliardi di euro per il Piano Transizione 5.0: tali risorse saranno dedicate ad incentivare la transizione energetica dei processi produttivi.

L’agevolazione per il biennio 2024-2025, si va ad integrare con gli incentivi del Piano Transizione 4.0 ed introdurrà nuove aliquote maggiorate per gli investimenti che consentiranno risparmi ed efficienza energetica.

Le principali novità rispetto alle anticipazioni:

  • L’investimento in innovazione (beni materiali e immateriali 4.0) non avrà più un importo limite. Al contrario, nelle bozze circolate era stato previsto un tetto massimo di 40.000,00 euro;
  • E’ stata chiarita la questione della cumulabilità1;
  • Il GSE sarà l’ente di gestione dell’agevolazione2.

Di seguito, approfondiremo le caratteristiche dell’agevolazione alla luce del Decreto Ufficiale.

Indice

L’agevolazione:

Si tratta di un sistema di agevolazioni per gli investimenti in:

  1. acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0.
  2. acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili (ad esclusione delle biomasse);
  3. spese per la formazione del personale in competenze per la transizione verde.

L’ottenimento dei benefici fiscali sarà vincolato alla dimostrazione di risultati misurabili in termini di efficienza energetica, intesa come riduzione dei consumi.

L’agevolazione aumenterà proporzionalmente ai miglioramenti ottenuti.

Sono previste 9 differenti aliquote, che incrociano volumi di investimento con risultati in termini di risparmio energetico.

 RISPARMIO ENERGETICOINVESTIMENTI FINO A 2,5 MLNINVESTIMENTI DA 2.5 E 10 MLNINVESTIMENTI DA 10 A 50 MLN
Classe I Almeno 3% della struttura produttiva oppure 5% dei consumi energetici dei processi interessati. 35%15%5%
Classe IIAlmeno 6% della struttura produttiva oppure 10% dei consumi energetici dei processi interessati. 40%20%10%
Classe IIIAlmeno 10% della struttura produttiva oppure 15% dei consumi energetici dei processi interessati. 45%25%15%

I beni strumentali materiali e immateriali devono essere previsti dagli allegati A e B del Piano Transizione 4.0, e devono essere interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura. L’allegato B, dedicato ai software, viene ampliato prevedendo l’ammissibilità anche per:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Il risparmio energetico verrà calcolato attraverso una certificazione ex ante (con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si effettuano gli investimenti) ed una certificazione ex post (rilevata in seguito alla realizzazione dell’investimento).

N.B. Identificato il regime di risparmio energetico, l’aliquota è unica: oltre che per il bene materiale, si estende anche a quelli immateriali (software), ai pannelli fotovoltaici, ed alla formazione.

Pannelli fotovoltaici ed altri sistemi per autoproduzione ed autoconsumo

Sono ammissibili i pannelli fotovoltaici che fanno parte di un progetto che comprende l’acquisto di un bene strumentale 4.0. Pertanto, stando alla bozza del Decreto, una domanda con solo il fotovoltaico non è presentabile.

Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici , sono considerati ammissibili esclusivamente quelli previsti dal Decreto Energia (all’art.12 , comma 1, lettera A,B,C):

a) Moduli fotovoltaici prodotti negli Stati Membri dell’Unione Europea con efficienza a livello di modulo pari almeno al 21,5%

b) Moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati Membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di cella pari al 23,5%.

c) Moduli prodotti negli Stati Membri dell’Unione Europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem nell’Unione Europea con un’efficienza di cella pari al 24%.

E’ prevista una maggiorazione del credito per gli impianti rientranti nella categoria B e C, rispettivamente del 120% e del 140%.

Ad esempio, nel caso in cui gli impianti rientrino nella categoria C, in un progetto di risparmio agevolabile con l’aliquota del 45% il credito ottenibile sul fotovoltaico può arrivare fino al 63% dell’investimento.

Formazione

Rientrano nel beneficio le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze delle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, con i seguenti limiti:

  • costo ammissibile fino al 10% del totale progetto 5.0 agevolato, fino comunque ad un massimo di 300 mila euro;
  • le spese devono essere erogate a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni, per i quali sarà previsto un apposito albo.

Importante novità

Per le piccole e medie imprese è prevista la possibilità di agevolare anche le spese sostenute per la certificazione, fino ad un massimo di 10 mila euro.

Come si usufruisce dell’incentivo

Il credito d’imposta di usa con le consuete modalità, pertanto attraverso la compensazione in F24.

L’avvio della fruizione non potrà superare la data del 31/12/2025.

Le risorse sono limitate al plafond disponibile (6,3 miliardi) ed il Ministero attiverà un contatore (come per la Sabatini), pertanto quando ad esaurimento verrà chiudo lo sportello. La fruizione dell’incentivo, di conseguenza non è automatica. Ci sarà un provvedimento di concessione, con l’obiettivo di garantire al Governo la copertura delle risorse disponibili.

Cumulabilità 1

L’incentivo è cumulabile con altre misure, a condizione che non si superi il costo ottenuto. E’ stata quindi confermata la cumulabilità con la Nuova Sabatini.

Non è però cumulabile con il credito d’imposta 4.0 (se si entra nelle condizioni della 5.0 si abbandona la 4.0), né con il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica.

Il Gestore dei servizi energetici (GSE)2

Il Gestore dei servizi energetici (GSE) è l’ente pubblico che si occupa di promuovere e supportare lo sviluppo sostenibile del Paese attraverso l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

Il GSE sarà l’ente di gestione dell’agevolazione, che quotidianamente stilerà una lista, da inviare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che comprenderà le imprese che avranno validamente richiesto di usufruire dell’agevolazione, e si assicurerà che l’importo complessivo dei progetti non ecceda il limite massimo di spesa. Pertanto non sarà più necessario attendere il Decreto di concessione come previsto nelle anticipazioni.

Consiglio dell’esperto

Considerato la presentazione a sportello della richiesta di agevolazione, è necessario attivarsi fin da subito, per definire i progetti e verificare l’ammissibilità degli investimenti.

Il consiglio è di contattarci per essere pronti all’apertura dello sportello: la previsione è che le risorse si esauriscano rapidamente.  

Domanda frequenti

In attesa della pubblicazione del Decreto attuativo si è avviata una discussione sulle norme del Decreto. A seguito di diversi interventi, convegni, si iniziano a delineare le prime FAQ. Di seguito una selezione di quelle che riteniamo più rilevanti:

Quali aziende possono accedere agli incentivi?
L’incentivo è fruibile da tutte le imprese, indipendentemente dalla forma, dalle dimensioni e dal settore di appartenenza. Sono escluse, tuttavia: le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Le imprese che svolgono attività di noleggio possono fruire degli incentivi 5.0?
Nessuna attività di per sé viene esclusa, i beni acquistati devono concorrere all’efficientamento del processo o del plant industriale in cui sono installati, pertanto, se un’impresa acquista un bene per concederlo in noleggio a terzi non può agevolarlo, ma può agevolare beni acquistati per migliorare il suo processo produttivo o i consumi della sua sede produttiva.

Quali sono gli investimenti non agevolabili?
Il decreto legge esclude al comma 6, in virtù del principio DNSH (Do Not Significantly Harm), gli investimenti destinati:

ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Si noti che al momento non abbiamo indicazione di quali saranno le specifiche attività escluse, non essendoci un elenco di codici Ateco esclusi. La norma prevede che sono inoltre esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Che cosa succede se un’azienda decide di investire in 2 beni strumentali che insistono su 2 processi diversi e garantiscono risultati diversi in termini di risparmio energetico?
La questione è controversa e speriamo trovi risposta nel decreto attuativo. Una possibile risposta è che vada considerato il contributo complessivo dei beni alla riduzione del consumo della struttura produttiva. Un’altra ipotesi è che sia possibile inviare due comunicazioni ex ante relative ai due diversi progetti di innovazione.

Se il bene è solo industria 4.0 perché non si riesce a dimostrare l’efficientamento energetico, il costo della certificazione viene comunque rimborsato alle PMI (fino a 10k) come previsto dal nuovo decreto oppure segue le regole della 4.0?
Se il bene non è 5.0 il costo delle certificazioni ex ante ed ex post non sarà rimborsato in quanto la perizia ex post dimostrerà l’assenza del necessario risparmio energetico, pertanto l’impresa sarà tenuta a comunicare al GSE il completamento dell’investimento ma la rinuncia al credito prenotato, e seguirà la normale procedura di agevolazione prevista per i beni 4.0.

I beni oggetto di revamping possono essere agevolati in 5.0 o sono esclusi?
Ai fini 5.0 sono agevolabili gli investimenti in beni nuovi, l’ammodernamento di un bene esistente attraverso l’utilizzo di componenti nuovi che lo rendono 4.0 potrebbe consentire di agevolare i soli componenti nuovi, sempre che l’investimento così configurato consenta un risparmio energetico ai fini 5.0.

Che cosa si intende per “struttura produttiva?”
Il decreto legge non specifica che cosa debba intendersi per “struttura produttiva” ed è probabile che questa definizione sia contenuta nel decreto attuativo o nelle FAQ ufficiali che seguiranno. Una prima possibile risposta la troviamo però nel decreto attuativo relativo al “Fondo per il sostegno alla transizione industriale” dove, nelle definizioni, leggiamo che “unità produttiva” è la “struttura produttiva, ubicata in Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati”. Nelle FAQ del Mimit relative a questo stesso incentivo si legge che “per unità produttiva si intende la struttura produttiva, ubicata in Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati tra loro. Qualora una società svolgesse la propria attività su due o più diversi stabilimenti funzionalmente e fortemente interconnessi, ognuno dei quali singolarmente privo di piena autonomia gestionale e organizzativa, è possibile considerare tali stabilimenti come un’unica unità produttiva”. Già nel lontano 2006 veniva data una definizione analoga in una circolare relativa al Fondo Sviluppo e Coesione: “Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale”. Di analogo tenore la definizione contenuta nella circolare del 2020 relativa ai programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali dove si definisce l’“unità produttiva” come “una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente”.

Le macchine agricole e quelle per movimento terra che possono usare carburante sono ammissibili al Transizione 5.0?
Si, le macchine agricole, in quanto rientranti nell’allegato A, sono agevolabili. Le esclusioni previste dal comma 6 e in relazione al rispetto del principio DNSH finalizzato garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 non si riferiscono alle macchine e ai beni di cui all’allegato A, che potranno essere alimentate a combustibile fossile.

Se il bene viene consegnato entro la fine del 2025, ma viene interconnesso nel 2026, l’azienda può beneficiare dell’incentivo 5.0?
Il testo del decreto prevede che l’intera procedura si concluda entro il 31/12/2025, quindi la risposta a questa domanda dovrebbe essere “No. L’interconnessione deve essere realizzata prima di avviare la fruizione dell’incentivo”. Tuttavia il responsabile della segreteria tecnica del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Marco Calabrò ha aperto alla possibilità che sia concessa la possibilità di disgiungere la certificazione ex-post dalla perizia 4.0 e che quindi, per la sola interconnessione, possa esserci la possibilità di avere qualche mese in più.

Anche l’investimento in un solo bene immateriale dell’allegato B dà accesso alla possibilità di implementare un progetto 5.0?
Sì, qualsiasi bene immateriale elencato negli allegati A e B dà accesso alla possibilità di implementare un progetto 5.0 a condizione che abiliti un risparmio energetico di almeno il 3% sull’intera struttura produttiva o del 5% sul processo interessato dall’investimento

Se l’impresa acquista un macchinario in sostituzione di uno già in suo possesso, il macchinario incrementa la produzione, il consumo al pezzo è inferiore ma il consumo complessivo del macchinario aumenta, può essere agevolato?
La valutazione rispetto al miglioramento dei consumi energetici viene effettuata sul singolo processo produttivo, al netto di eventuali variazioni dei valori della produzione o altri fattori di perturbazione. Se il macchinario consente un aumento della produzione e una diminuzione dei tempi della stessa, sarà necessario calcolare i TEP utilizzati nel nuovo processo per unità di prodotto per valutare il risparmio energetico.

Quali sono le caratteristiche che deve avere un bene strumentale 4.0 per essere agevolabile con la legge transizione 5.0?
Le caratteristiche tecniche sono le stesse previste dal piano Transizione 4.0. Si richiede quindi il rispetto delle condizioni e dei requisiti già previsti in base alla classificazione in accordo agli allegati A e B. In più, si richiede che almeno uno dei beni strumentali sia in grado di abilitare un risparmio energetico di almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall’investimento. Una volta verificatasi questa condizione, è possibile includere in un progetto che raggiunge i limiti di risparmio energetico anche altri beni strumentali (sempre dagli allegati A e B e previo rispetto dei requisiti 4.0).

Sarà possibile sostituire nell’arco dei 5 anni di “osservazione” il bene con uno che ha performance energetiche uguali o migliori, ma più aggiornato tecnologicamente?
Sì, il comma 14 del Decreto Legge 19 2 marzo 2024 prevede espressamente che “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n.205, in materia di investimenti sostitutivi”.

L’incentivo si applica anche ai beni ordinati a fine 2023 e consegnati nel corso del 2024?
Il responsabile della segreteria tecnica del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Marco Calabrò ha spiegato che l’incentivo si applica ai nuovi investimenti a partire da gennaio 2024 e non a quelli avviati con prenotazioni e ordini già nel 2023, anche se consegnati e messi in funzione nel 2024. Sul punto tuttavia ci attendiamo maggiori chiarimenti dal decreto attuativo e speriamo che possa prevalere come data valida quella dell’effettuazione dell’investimento ai sensi dell’art. 109 testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che generalmente coincide con la data di consegna.

Nel caso di nuovi impianti a cosa si fa riferimento per definire la riduzione dei consumi?
Per le imprese di nuova costituzione, che quindi non hanno un precedente storico di consumi energetici, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno “scenario controfattuale”. Questo scenario controfattuale viene individuato secondo i criteri definiti nel decreto di attuazione specifico. Per le imprese esistenti, i tecnici del Ministero hanno suggerito che

Per linee e impianti simili a impianti esistenti in azienda, si possa considerare l’altro impianto come riferimento

Per linee e impianti che non hanno un valido riferimento interno, si potrà fare riferimento agli scenari controfattuali come nel caso delle imprese di nuova costituzione.
In base a quanto anticipato dai tecnici del Ministero riteniamo che la riduzione dei consumi verrà dimostrata basandosi non sul calcolo nominale dei consumi dei singoli beni o processo, bensì utilizzando come base line le indicazioni già fornite dal GSE nell’ambito dell’emissione dei certificati bianchi. Tali indicazioni consentono di individuare lo specifico consumo di un processo produttivo, al netto di eventuali fattori di perturbazione, e il tecnico EGE/ESCo può calcolare il risparmio energetico su base annua.

Che cosa si intende per “processo interessato” dall’investimento? Si intende l’intera trasformazione da materia prima a prodotto finito oppure specifiche fasi di lavorazione?
Il processo interessato è quello al quale è destinato il bene strumentale 4.0 oggetto di investimento. Il perimetro del processo è da valutarsi in ogni caso specifico per determinare quali fasi dello stesso siano coinvolte nella valutazione del risparmio energetico conseguibile. La trasformazione della materia prima in semi lavorato o prodotto finito, che tra l’altro non esiste nei processi finalizzati alla produzione di servizi, non è necessariamente l’elemento che determina il perimetro del processo interessato. Il futuro decreto porterà comunque necessari elementi di chiarimento.

Il risparmio energetico deve essere calcolato solo in relazione ai beni strumentali, senza comprendere la parte di risparmio di energia acquisita dal fotovoltaico?
Sì: per il calcolo del risparmio energetico rileva unicamente il contributo apportato dai beni strumentali. Solo se questi garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa è possibile aggiungere al montante su cui calcolare l’incentivo anche gli investimenti in rinnovabili e attività di formazione.

Quali sono i costi sono agevolati per la parte relativa alla formazione?
Per la parte relativa alla formazione, i costi agevolati includono le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Questi costi di formazione sono agevolabili nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, come specificato nei commi 4 e 5, lettera a), della disposizione normativa, e in ogni caso fino al massimo di 300 mila euro. Le attività formative devono essere erogate da soggetti esterni individuati nel decreto attuativo.

Il GSE si limita a verificare la correttezza formale della documentazione a corredo della domanda presentata o avrà anche facoltà di valutare il merito della stessa ed eventualmente respingerla?
Il ruolo del GSE è duplice. In una prima fase farà solo la verifica formale sulla completezza della documentazione e sulla disponibilità delle somme. A campione invece saranno effettuate anche dei controlli per verificare la congruità tra l’obiettivo di risparmio energetico dichiarato e la tipologia degli investimenti effettuati e rilevare eventuali discrasie tra i contenuti delle comunicazioni “ex ante” e “ex post”.

Come faccio a sapere se la domanda è stata accettata?
Il dettaglio della procedura di comunicazione verrà definita in sede di decreto attutino. Ma dovrebbe essere mantenuto il meccanismo automatico quindi salvo diversa comunicazione del GSE la domanda si intenderà accolta.

Le comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento sono obbligatorie solo in caso di variazioni nell’importo del credito d’imposta comunicato nella certificazione ex ante o vanno fatte in ogni caso?
Il decreto attuativo chiarirà quando tali comunicazioni sono necessarie. Certamente si renderanno necessarie in presenza di discrasie tra le situazioni oggetto di comunicazione ex ante e ex post.

Quali sono gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio dopo aver ricevuto gli incentivi?
La legge prevede che “i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”. La documentazione relativa al conseguimento dei risultati in termini di riduzione dei consumi e al mantenimento dei requisiti sarà specificata nel decreto attuativo. In ogni caso, oltre all’adeguata e sistematica reportistica richiamata dalla Circolare AdE 9/E del 23/07/21 ber gli investimenti in beni strumentali di cui al comma 4, sarà opportuno monitorare i risparmi energetici ottenuti e poter documentare il mantenimento degli obiettivi dichiarati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti.

Quali sono le scadenze per la presentazione delle domande?
Formalmente l’incentivo termina il 31/12/2025. Per quella data, tuttavia, dovranno essere completati anche tutti gli step successivi per arrivare all’inizio della fase di fruizione dell’incentivo, il che suggerisce che di fatto le domande potranno essere presentate in tempo utile per consentire tutti gli adempimenti previsti che necessariamente dovranno essere espletati entro il 2025.

Posso variare il progetto di innovazione in corso d’opera?
Sì, ma le variazioni potranno essere soltanto in diminuzione. Non si potranno, cioè, aggiungere altri costi non presenti nel progetto iniziale né richiedere di fruire di aliquote destinate a classi di risparmio energetico superiori.

(Fonte: Innovation Post)

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